Una commissione per decidere se staccare la spina – di P. Becchi.

PaoloBecchi proposta

Da Il Secolo XIX, 2 dicembre 2009:

Rispetto alla decisione presa dal legislatore nel disegno di legge governativo, attualmente in discussione alla Camera, intorno alla vexata quaestio della possibilità o meno di considerare oggetto di dichiarazione anticipata l’idratazione e la nutrizione, sono possibili due generi di considerazioni critiche. Le prime, per così dire, sono interne al disegno di legge,nel senso che potrebbero essere recepite senza mettere in discussione in linea di principio il divieto introdotto; le seconde sono esterne, nel senso che pongono radicalmente in discussione l’opzione del legislatore. Riguardo alle prime vorrei formulare una proposta che non stravolge il disegno di legge già approvato dal Senato, ma lo integra. Sono ben consapevole del fatto che si possono avanzare critiche ben più radicali, ma di questo mi occuperò eventualmente in un’altra occasione. Anche ammesso che l’idratazione e la nutrizione artificiali di un paziente in stato vegetativo permanente non siano di per sé una forma di accanimento terapeutico(come invece sostengono coloro che richiedono la loro sospensione), si dovrà pur riconoscere che la prosecuzione del trattamento di sostegno vitale a un certo punto possa effettivamente realizzare l’ipotesi dell’accanimento terapeutico, con la conseguenza che, a quel punto, esso dovrebbe essere sospeso. Quando il paziente in stato vegetativo si trova in condizione di morte prevista come imminente, o comunque risulta che l’organismo stesso ormai non è più in grado di assimilare le sostanze nutritive fornite, ha umanamente un senso continuare a idratarlo e nutrirlo? A me pare proprio di no. La soluzione scelta dal legislatore di un divieto assoluto e incondizionato è una soluzione troppo semplice per un problema maledettamente complesso. Essa presenta, inoltre, un evidente profilo di incostituzionalità rispetto al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Il disegno di legge in discussione,infatti,garantisce ai pazienti terminali l’astensione da “trattamenti straordinari, non proporzionati, non efficaci” (articolo 1 lettera b) e, poiché si parla genericamente di trattamenti, tra questi potrebbero essere anche inclusi quelli di sostegno vitale. Vietando in modo categorico la sospensione del trattamento di sostegno vitale per i pazienti in stato vegetativo si verrebbe quindi a configurare una palese disparità di trattamento, considerato che per questi ultimi, a differenza degli altri pazienti terminali, dovranno comunque essere idratati e nutriti artificialmente sino al sopraggiungere dell’arresto cardiocircolatorio. Senza mutare l’orientamento di fondo del disegno di legge attualmente in discussione, si potrebbe semplicemente migliorarlo con l’aggiunta di un comma ulteriore che preveda una eccezione, la quale potrebbe essere formulata nei termini seguenti: “Il trattamento di sostegno vitale va sospeso quando la sua prosecuzione si configura, sulla base del parere di una Commissione costituita ad hoc composta da un bioetico, un neurologo e un anestesista rianimatore, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia, come una forma di trattamento sproporzionato e inefficace”.

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