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La critica schmittiana alla filosofia dei valori e il dibattito giusfilosofico italiano nell’immediato dopoguerra – di Paolo Becchi

5 settembre 2009 One Comment

LA CRITICA SCHMITTIANA  ALLA FILOSOFIA  DEI VALORI E IL DIBATTITO  GIUSFILOSOFICO ITALIANO NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA

Paolo Becchi

1. Premessa

La fortuna che Carl Schmitt ha incontrato in Italia a partire dall’inizio degli anni Settanta pare oggi in parte incrinata dalla riproposizione del tema della sua adesione al nazismo. È questa una tendenza presente non solo nel nostro paese, ma anche in Francia, ed è un pamphlet di Yves Charles Zarka, subito tradotto in lingua italiana, che sta all’origine della nuova campagna denigratoria contro Schmitt (1 ). Beninteso, la questione del «nazismo» di Schmitt non è certo nuova e le critiche più recenti si vanno ad aggiungere alla già lunga schiera di coloro che hanno preteso di liquidare uno dei più originali pensatori del Novecento con la sua adesione al nazismo. Anche se limitata agli anni 1933-37 tale adesione non è sicuramente un «dettaglio» nella vita di Schmitt, ma appartiene  più alla sua biografia che non allo sviluppo del suo pensiero. Come ho cercato di mostrare altrove, Schmitt – allo stesso modo della madre di Amleto – voleva (e doveva) «essere lasciato esclusivamente ai propri rimorsi di coscienza» ( 2 ). Mai comunque Schmitt è stato l’ideologo del regime nazista, e spiegare, ad esempio, il criterio dell’amico-nemico come una dottrina che serviva a giustificare l’annientamento degli ebrei significa confondere il piano dei valori (nelle fattispecie quelli assolutamente più aberranti) con quello scientifico, descrittivo, quale nelle inten- zioni di Schmitt vuole esser (ed è) le distinzione amico-nemico.

Anche per contrastare questa ultima demonizzazione di Schmitt (fatta soprattutto  alla luce di scritti che restano del tutto  marginali nella multiforme produzione  dell’autore) vorrei soffermarmi su un suo breve scritto, ma pernulla marginale e di notevole interesse sotto il profilo squisitamente filosofico: Die Tyrannei der Werte, un saggio in cui Schmitt si confronta criticamente con la cosiddetta «filosofia dei valori».

Fornirò anzitutto qualche notizia sul testo, mi concentrerò poi sugli obiettivi polemici che stanno alla base delle riflessioni schmittiane e, dopo aver aperto un piccolo squarcio sulla filosofia del diritto italiana dell’immediato dopoguerra, tenterò di enucleare il senso profondo della critica schmittiana.

2. La genesi del testo

Il contributo  di Schmitt apparve originariamente nel 1960 in una stampa privata di sedici pagine ed una tiratura di duecento esemplari, e raccoglieva le sue riflessioni, esposte l’anno precedente,  ad un Seminario svoltosi a Ebrach. Tali riflessioni traevano spunto da un contributo presentato in quella occasione da uno dei suoi migliori allievi: Ernst Forsthoff ( 3 ). Tra i partecipanti figurano anche filosofi di grande prestigio come, ad esempio, Joachim Ritter. Con un’ampia introduzione,  l’intervento di Schmitt fu reso pubblico solo alcuni anni dopo, nel 1967, in un volume di scritti in onore di Ernst Forsthoff ( 4 ), e nel 1979 raccolto insieme ad altri due contributi (di Eberhard  Jüngel, un importante  teologo protestante, e di Sepp Schelz, un pubblicista che è altresì curatore del volume) in un volumetto da tempo esaurito ( 5 ). Non mi risulta che il testo di Schmitt sia stato in seguito ristampato, né singolarmente, né in raccolte antologiche.

La traduzione italiana di questo testo sta all’origine delle recezione di Schmitt in Italia: esso apparve, infatti, nel 1970 ( 6 ), e solo due anni dopo fu pubblicata, presso il Mulino, un’importante  raccolta di scritti schmittiani, curata da Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera ( 7 ). Ma quella prima traduzione italiana della Tirannia dei valori, oltre a contenere non poche imperfezioni, non ebbe larga diffusione: pubblicata  su una rivista specialistica, la sua conoscenza non oltrepassò la ristretta cerchia degli specialisti. Una traduzione riveduta e corretta è in seguito apparsa presso l’editore Pellicani ( 8 ), ma anch’essa risulta da tempo esaurita ed una nuova traduzione, da me curata, è stata pubblicata  presso Morcelliana ( 9 ).

3. Gli obiettivi polemici

3.1. L’economicismo

Due sono gli obiettivi polemici della Tirannia dei valori. Il primo è l’economicismo, il secondo quell’interpretazione della Legge Fondamentale  di Bonn, come ordinamento  di valori, che si era andata formando e consolidando durante gli anni seguenti il secondo dopoguerra nella Repubblica Federale Tedesca. Cominciamo anzitutto  dal primo aspetto. Le considerazioni schmittiane del 1959 si aprono  in modo provocatorio  con una critica radicale di quello che spesso oggi nel dibattito politico viene indicato come il «pensiero unico» dell’economia di mercato.

Secondo la dottrina marxista, in effetti, l’intera società borghese è una società di proprietari  di denaro e merci, nelle mani dei quali tutto, uomini e oggetti, persone e cose, si trasformano  in denaro  e merce. Tutto  viene ricondotto  al mercato, dove hanno valore solamente le categorie economiche, ovvero valore [monetario],  prezzo e denaro. Tuttavia nella produzione  vi è in gioco il plus- valore. In pochi si impossessano del plus-valore, che molti altri producono  lavorando, e questi molti altri vengono frodati del plus-valore che spetta loro. V’è sempre in gioco il valore. Nessuno stupore, dirà il marxista, se la realtà di tali condizioni si riflette nelle teste degli ideologi come una filosofia dei valori ( 10 ).

Un  richiamo  così esplicito  al marxismo,  ribadito  nell’Introduzione del 1967 ( 11 ), non poteva passare inosservato, come pure la critica che in quel contesto Schmitt avanzava nei confronti del rapporto  tra struttura  economica e sovrastruttura ideologica: il modo di impostare quel rapporto era troppo semplice e, in fondo, rimaneva intrappolato  in quella stessa dimensione economicistica che il marxismo aveva preteso di criticare. Pareva quasi che Schmitt inviasse messaggi alla Sinistra e tali messaggi furono ascoltati forse in Italia ancora più che in Germania. La parola chiave fu «autonomia del politico» e nel corso degli anni Settanta autori come Johannes Agnoli, Jürgen Seifert, Ulrich K. Preuss in Germania ( 12 ), e Massimo Cacciari, Giuseppe Duso, Giacomo Marramao e Mario Tronti in Italia ( 13 )  non potevano non incontrare Carl Schmitt. Non deve dunque sorprendere  se è proprio  uno di questi autori, Giuseppe  Duso, ad occuparsi per la prima volta in Italia della Tirannia dei valori; ma se per questo autore «la forza del pensiero schmittiano consiste nell’indicare l’incapacità del pensiero «economicistico» di comprendere la dimensione della politica» ( 14 ),  oggi ci si potrebbe domandare se Schmitt non resti in qualche modo prigioniero della sua stessa critica quando pretende di circoscrivere l’ambito del valore alla dimensione economica. Per Schmitt il termine ha infatti assunto nella lingua tedesca una connotazione così fortemente economicistica da rendere ormai incancellabile una tale «impregnazione»: Un secolo di rapida industrializzazione ha reso il «valore» (Wert), nel lessico tedesco, una categoria essenzialmente economica. Nella coscienza collettiva Wert è oggi talmente assimilato a una accezione economica e commerciale, che questa assimilazione non si può più revocare, men che mai in un’epoca di sviluppo industriale, di incremento della ricchezza e di permanente ridistribuzione. Una teoria scientifica del valore compete alle scienze economiche. Qui ha il proprio posto una logica del valore ( 15 ).

Ora, nonostante  il capitalismo abbia trasformato  tutto  in merce, valore, prezzo e (soprattutto)  plusvalore, questo non ha fatto venir meno un altro uso del vocabolo «Wert» (valore). Proprio la filosofia dei valori – un orientamento di pensiero peculiarmente tedesco – dimostra che il valore è un concetto che non  conduce  inevitabilmente  all’economizzazione, e ciò indipendentemente dal giudizio che di essa si voglia dare. Almeno in parte, credo che questa critica sia legittima, anche se non coglie complessivamente nel segno. Schmitt è ben consapevole del fatto che non si possa liquidare così facilmente la filosofia dei valori. In realtà quei riferimenti iniziali a Marx erano – come bene ha colto Giano Accame nella sua presentazione – «esche abilmente gettate oltre la cerchia dei fedelissimi» ( 16 ), e non vi è dubbio che la sinistra marxista abboccò. E certo non solo per questi riferimenti. Tanto la feroce critica schmittiana del parlamentarismo, quanto la sua Teoria del partigiano (pubblicata nel 1963), non potevano non trovare consensi nella estrema sinistra degli anni Settanta, sia in Italia sia in Germania. Il principale obiettivo polemico della Tirannia dei valori non era comunque il «mercatismo» dei valori, ma la critica – tutta giuridica – di quel modo di interpretare  la Legge Fondamentale  di Bonn che mirava alla sua applicazione diretta  da parte dei giudici. È di questa che dobbiamo  ora occuparci.

3.2. L’applicazione diretta delle norme costituzionali

Secondo la concezione tradizionale, liberale-classica (tipica dello Stato legislativo ottocentesco), la costituzione disciplina l’organizzazione giuridica dello Stato e le relazioni di questo con i cittadini, ma non è direttamente  applicabile dai giudici nelle controversie che oppongono i cittadini fra di loro. In altri termini, anche i diritti soggettivi garantiti dalla costituzione sono «diritti pubblici», applicabili cioè dal giudice solo nei casi che oppongono un cittadino ad un potere dello Stato e non nelle controversie fra privati. Il giudice è chiamato a risolvere queste ultime applicando la legge ordinaria e non la costituzione, la quale semmai costituisce un limite al potere legislativo. Il cosiddetto «neocostituzionalismo» dei nostri giorni – si pensi esemplarmente a Robert Alexy, per rimanere nell’area culturale germanica, ma si tratta di un orientamento diffuso anche in altre aree culturali ( 17 )   – ragiona diversamente: la costituzione acquista un ruolo pervasivo nell’intera dinamica sociale e ciò significa che i «principi fondamentali», le «clausole generali», le «norme programmatiche», quelle che al tempo di Schmitt, ma anche oggi, si chiamano i «valori fondamentali», acqui- stano efficacia diretta e possono essere applicati immediatamente dai giudici per risolvere qualsiasi controversia tra i privati. Si tratta  di quella che nella cultura giuridica tedesca viene detta  Drittwirkung dei diritti fondamentali  e che, più in generale, ha a che fare con il processo di costituzionalizzazione delle attuali organizzazioni giuridiche. Se questo è uno dei possibili approdi dell’attuale discussione giusfilosofica, allora il discorso di Schmitt sembrerebbe prima facie, almeno da questo punto  di vista, aver perso di mordente.  Si potrebbe d’altro canto osservare che l’applicazione diretta della costituzione da parte di giudici comuni, strettamente intesa, è più problematica di quanto certa dottrina non pensi, ma non è su questo che intendo qui soffermarmi ( 18 ). Le riflessioni di Schmitt sulla filosofia dei valori ci fanno meglio comprendere quale sia (perlomeno nell’Europa continentale) il retroterra culturale di quel modo di pensare (il neocostituzionalismo) che sta oggi incontrando molta fortuna. Esso infatti va individuato in quelle dottrine giuridiche che nell’immediato secondo dopoguerra avevano trovato nel riferimento ai valori un modo per prendere le distanze dal giuspositivismo senza ricadere puramente  e semplicemente nelle braccia del giusnaturalismo (e che altro vorrebbe l’odierno «neocostituzionalismo»?).

4. Il richiamo ai valori nella filosofia del diritto italiana dell’immediato secondo dopoguerra

Orbene, il punto particolarmente  interessante nel saggio di Schmitt consiste nell’aver portato alle luce il background filosofico che sta alle base di quelle dottrine  - vale a dire la filosofia dei valori. Una filosofia, aggiunge Schmitt, che già aveva cercato di imporsi nella cultura giuridica dopo la fine della prima guerra mondiale e nel periodo  della Repubblica  di Weimar (il pensiero non può non correre a Rudolf Smend anche se il nome non è menzionato da Schmitt), ma con scarso successo (19 ). La penetrazione dei valori nella cultura giuridica tedesca avviene solo dopo la seconda guerra mondiale; solo allora Max Scheler – per dirlo con una formula – ottenne il suo tardivo successo su Max Weber. Il problema del diritto come valore fu allora un modo per distaccarsi dal giuspositivismo senza per questo ritornare al giusnaturalismo. Se infatti in quel periodo molti autori si convertirono al giusnaturalismo – basti pensare in Germania al caso eclatante di Gustav Radbruch e in Italia ad autori come Del Vecchio, Carnelutti e Battaglia -, altri autori cercarono di rifiutare il giuspositivismo senza aderire al giusnaturalismo. Ernst-Wolfgang Böckenförde in un articolo, non ancora tradotto nel nostro paese, ha ricostruito questo aspetto per quel che riguarda la filosofia del diritto tedesca osservando come il richiamo ai valori sia da allora diventato in Germania un «locus communis» ( 20 ). Niente di paragonabile è avvenuto nel nostro paese, ma questo ha fatto dimenticare che perlomeno  sino all’inizio degli anni Cinquanta  il dibattito  sul problema  dei valori nel diritto fosse ricchissimo in Italia. Certo, all’impostazione assiologica è rimasto in seguito fedele, pur svolgendola in modo originalissimo, soprattutto Enrico Opocher, un grande maestro della filosofia del diritto italiana ( 21 ); ma prima della «svolta» analitica e realistica di una consistente parte della filosofia del diritto italiana era la filosofia dei valori ad essere vista, anche da autori che in seguito hanno avuto grande importanza per quella svolta, come una possibile risposta alla crisi del positivismo giuridico.

Esemplare a tale proposito è il caso di Norberto Bobbio, il padre nobile di tutta la filosofia del diritto italiana del secondo dopoguerra.  Ebbene, nella sua Introduzione alla filosofia del diritto del 1948, Bobbio scrive: «la filosofia è una dottrina dei valori [...] la giustizia è un valore [...] in quanto è un criterio di valutazione in base al quale noi valutiamo certi atti chiamando giusti quelli che si adeguano al valore, e ingiusti quelli che non vi si adeguano [...] La giustizia come valore è oggetto di studio di una parte delle filosofia. Questa parte della filosofia che si occupa del valore della giustizia è la filosofia del diritto» ( 22 ).  Il problema  dei valori è qui ancora così pervasivo che, secondo Bobbio, tutta la filosofia si risolve in una dottrina  dei valori. E non si può in questo contesto neppure  trascurare  di menzionare il fatto che è proprio  con Bobbio che l’approccio della filosofia dei valori penetra già negli anni Trenta nella cultura giuridica italiana attraverso un libro, L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, in cui, non a caso, Bobbio prende le difese di Smend contro il «vuoto formalismo kelseniano»(!) ( 23 ).

Al di là di Bobbio, verrebbe da dire che per la filosofia del diritto italiana, come per quella germanica, l’appello ai valori nell’immediato secondo dopo- guerra fu un modo per uscire dalla crisi del giuspositivismo senza ricadere nel giusnaturalismo. Il problema dei valori era allora centrale non solo per Bobbio, ma anche per altri autori, che pur muovevano da orientamenti diversi, come ad esempio, Enrico Opocher ( 24 ) e il suo primo allievo, Luigi Caiani ( 25 ), Giuseppe Marchello e Luigi Bagolini (questi ultimi due, va pure ricordato, in precedenza del tutto allineati con il regime fascista) ( 26 ). Si trattò certo di una breve stagione, dal momento che già a partire dall’inizio degli anni Cinquanta Bobbio, con i suoi studi sulla scienza giuridica, cominciò a maturare una posizione che lo portò ad accettare le filosofia analitica nella sua versione neopositivistica, e debbo apertamente confessare che non risultano obiettivamente affatto chiari i motivi che, in tempi così rapidi, e soprattutto in contrasto  con le posizioni fino poco prima sostenute, lo hanno spinto ad abbracciare quel tipo di filosofia, determinando  la sua successiva decisa virata kelseniana ( 27 ). Il successivo decennio segna l’imporsi di questo orientamento di pensiero e il suo progressivo diffondersi in gran parte dell’Italia settentrionale, ad esclusione del Veneto, dove la Scuola patavina continua a seguire le orme del maestro Enrico Opocher.  Non è certo questo il luogo per ricostruire nel dettaglio la storia della filosofia del diritto di quegli anni ( 28 ); si è voluto accennare ad essa poiché oggi si continua ancora a discutere di giuspositivismo e di giusnaturalismo senza mai soffermarsi sull’esistenza di questa terza posizione- la filosofia dei valori – che non è riconducibile  né al primo né al secondo orientamento.

Come mai – ci si può chiedere – la critica schmittiana ai valori non ha avuto alcuna influenza sul dibattito  svoltosi in quegli anni tra i filosofi del diritto italiani? La risposta è più semplice di quanto non si creda: sull’orientamento filosofico analitico abbracciato da Bobbio si è innestata la recezione del positivismo normativistico di tipo kelseniano. Non c’era dunque alcun bisogno di ricorrere ad un pensatore così pericoloso e compromettente come Carl Schmitt per sostenere la tesi della relatività dei valori. Ma in Schmitt c’era qualcosa d’altro e di diverso, che ora cercherò di enucleare, sia pure consapevole del fatto che il discorso meriterebbe un supplemento di analisi.

5. Il senso profondo della critica schmittiana

Il fatto che Schmitt si confronti criticamente con autori come Max Scheler e Nicolai Hartmann  - in questo in fondo consiste l’originalità del contributo schmittiano qui discusso – non significa che egli accetti la posizione weberiana. Egli ritiene però che la filosofia dei valori non rappresenti  una risposta adeguata alla teoria weberiana della relatività dei valori, secondo la quale i valori altro non sarebbero che il frutto di scelte soggettive e come tali generatori di conflitti. Max Scheler e Nicolai Hartmann  hanno cercato di sfuggire a questa soggettivizzazione, propugnando una filosofia dei valori oggettivi, ma in questo modo – secondo Schmitt – non hanno fatto altro che avviare una nuova fase dell’auto-corazzarsi nel conflitto delle valutazioni, un nuovo mezzo per aver ragione, che di certo non fa che sollevare e accrescere il conflitto. La teoria soggettiva dei valori non è superata e i valori oggettivi non sono già raggiunti solo camuffando i soggetti e occultando i titolari dei valori ( 29 ).

I valori, siano essi soggettivi od oggettivi, non possono essere una risposta al relativismo poiché, a ben vedere, sono essi stessi a circoscriverne lo spazio vitale. I valori non possono costituire una risposta al nichilismo poiché è dal loro inevitabile conflitto che esso si alimenta. Il valore che chiede di essere immediatamente attuato sopprime tutto ciò che gli si pone come ostacolo. Fanatismo e terrore sono l’esito inevitabile, perché ogni mezzo – e le potenzialità distruttrici offerte dalla tecnica sono oggi enormi – è legittimo per l’attuazione di un più alto valore. Schmitt può allora concludere che «è un errore rovinoso ritenere che beni e interessi, scopi e ideali [...] possano essere messi in salvo dalla ava- lutatività delle moderne scienze naturali, attraverso la loro valorizzazione» ( 30 ).

Spunti di notevole interesse che certo avrebbero  richiesto un approfon- dimento; ma Schmitt si limita ad esemplificare le conseguenze pratiche della logica dei valori citando  un libro che in apparenza  sembra avere ben poco a che fare con il tema e che invece, sin dal titolo, meglio di ogni altra cosa dovrebbe spiegare il senso della sua critica alla filosofia dei valori: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (L’autorizzazione all’annientamento delle forme di vita prive di valore vitale), un libro scritto nel 1920 da un noto giurista (Karl Binding) con un medico (Alfred Hoche) ( 31 ). E si tratta di un’opera che è ritornata  d’attualità qualche tempo  fa in Germania  nell’ambito di un accesso dibattito sulla liceità dell’eutanasia nei confronti dei neonati gravemen- te malformati e che, di recente, è stata molto opportunamente ristampata da Wolfgang Naucke ( 32 ). Già all’inizio degli anni Cinquanta quel titolo era rimasto impresso nella mente di Schmitt, come ora risulta dal suo Glossarium, in cui, dopo  averlo citato, aggiunge: «in esso ogni parola è totalitaria: fin da allora Orwell avrebbe dovuto accorgersi di dove viviamo, noi, ma anche lui. Autorizzazione all’annientamento! Forme di vita prive di valore vitale» ( 33 ).

Sorprende un po’ sentire parlare in questo modo di totalitarismo da parte di Schmitt ed il tono nella Tirannia dei valori è sicuramente più pacato: il giurista e il medico non erano certo gli aguzzini di Hitler, ma anzi erano spinti da «ragioni umanitarie» (come oggi molti bioeticisti laici difensori della «qualità della vita»…), ma proprio il titolo di quel libro, al di là delle buone intenzioni dei loro autori, esemplificava perfettamente la logica micidiale del valore quando fuoriesce dall’economia e viene applicata al campo etico, politico e giuridico: la realizzazione di valori è potenzialmente distruttrice di altri valori.

Ma allora, se la soluzione del problema non poteva essere trovata nel richiamo ai valori, neppure a quelli oggettivi, quale alternativa ci offre lo Schmitt di quegli anni?

Una prima risposta – strettamente legata all’occasione da cui era scaturita la riflessione schmittiana – consiste nel contrapporre all’attuazione immediata dei valori la necessità di una loro mediazione: L’idea necessita della mediazione; e se essa compare nella nuda immediatezza o nell’auto-attuazione automatica, allora sopravviene lo sgomento, e l’infelicità è tremenda. [...] L’idea ha bisogno di mediazione, ma il valore ne ha bisogno assai più ( 34 ).

Se si vuole oltrepassare l’immediatezza del conflitto tra valori e tradurli in positivo non si può che percorrere la via della mediazione ( 35 ), ed è compito del legislatore stabilire «la mediazione mediante regole», mentre ciò che va evitato è «il terrore  dell’attuazione immediata ed automatica  del valore» affidata al potere dei giudici.

Questa sembrerebbe la conclusione, ma lo Schmitt di quegli anni sa benis- simo che la mediazione è ormai entrata in crisi, ed ecco che allora tra le righe di queste fitte pagine compare anche un altro più profondo messaggio, in parte cripticamente  affidato ad una lunga citazione di Heidegger, tratta dal saggio Nietsches Wort «Gott ist tot», in cui il valore viene visto come «il surrogato positivistico del metafisico» ( 36 ).

Un’altra frase di Heidegger – non citata da Schmitt, ma ancora più signi- ficativa per il nostro  discorso – merita qui di essere ricordata.  Essa è tratta dall’Humanismusbrief e riguarda proprio la filosofia dei valori: «ciò che è valutato è privato della sua dignità» ( 37 ). Ora, anche la critica di Schmitt alla filosofia dei valori comincia proprio  con un riferimento alla dignità: «vi sono uomini e oggetti, persone e cose [...] le cose hanno un valore, le persone hanno una dignità» ( 38 ). Certo, anche la dignità per Schmitt è diventata un valore – e molto tempo prima di quanto egli mostri di ritenere, del momento che, a ben vedere, è già con Kant che compare quell’accostamento -, ma per Schmitt bisogna pensare a prima, «quando la dignità non era ancora un valore, ma qualcosa di essenzialmente diverso» ( 39 ). Prima, quando?  E in che cosa consiste quella «es- senziale diversità»? Forse la risposta sta nel far riferimento al tema specifico del seminario di Ebrach, voluto da Forsthoff: «Tugend und Wert in der Staatslehre». Accostando il concetto di dignità a quello della virtù proprio  del mondo antico egli pare assumerlo come concetto ontologico e non come valore assiologico, quale sarebbe poi in seguito diventato per i moderni. Forse la risposta è da cercare in quella apertura  alla trascendenza  – resistente al processo di secolarizzazione – a cui Schmitt, non a caso proprio in quegli anni, comincia a pensare, reinterpretando con il suo celebre «cristallo» il pensiero di Hobbes ( 40 ). Come che sia è ora la dignitas l’ultimo possibile appiglio in una mare di valori in tempesta.

L’articolo è pubblicato su FILOSOFIA POLITICA / a. XXIII, n. 2, agosto 2009, pp. 253-264.

Note:

Una versione diversa di questo lavoro è in corso di pubblicazione in una raccolta di studi in onore di Gaetano Carcaterra. Sono grato a Emanuele Castrucci per l’attenta lettura e per i molti consigli.

1 Cfr. Y.C. Zarka, Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, Paris, PUF, 2005 (trad. it. a cura di S. Regazzoni, Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt, Genova, il Melangolo, 2005). Su questo libro vi è stato un vivace dibattito  che ha spinto Carlo Angelino a rincarare la dose in un libretto che raccoglie alcuni scritti antisemiti di Schmitt. Cfr. C. Angelino, Carl Schmitt sommo giurista del Führer. Testi antisemiti (1933-1936), Genova, il Melangolo, 2006. Vanno peraltro qui segnalati alcuni lucidissimi scritti critici di Alain de Benoist, tra i quali Carl Schmitt e la nuova caccia alle streghe, in «Trasgressioni», XXII, 2007, 2, pp. 85-112 e già prima L’affaire Carl Schmitt. Carl Schmitt et les sagouins. L’ahurissante campagne de diffamation, in L’affaire Carl Schmitt, dossier spécial de la revue «Elément pour la civilisation européenne», 2003, 110, pp. 23-34.

2 Cfr. P. Becchi, Carl Schmitt e il «tabù della regina», in «nuova corrente», 119, 1997, pp. 55-80 e, più succintamente, P. Becchi, Amleto. L’irruzione del dramma nella vita di Schmitt, in «Diorama», n. 234, 2000, pp. 44-46.

3  In quell’occasione la discussione verteva intorno  al tema «Tugend  und Wert  in der Sta- atslehre». L’intervento di Schmitt fu stampato l’anno seguente con il titolo: Die Tyrannei der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie (Den Ebrachern des Jahres 1959 gewidmet von Carl Schmitt, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1960. Sull’importanza e il significato di questi seminari, in larga parta organizzati da Ernst Forsthoff, cfr. D. van Laak, Gespräche in der Sicherheit des Schwei- gens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin, Akademie Verlag, 1993, pp. 200-208.

4 Cfr. C. Schmitt, Die Tyrannei der Werte, in Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, W. Kohlhammer, 1967, pp. 37-62.

5  Cfr. C. Schmitt – E. Jüngel – S. Schelz, Die Tyrannei der Werte, hrsg. von S. Schelz, Hamburg, Lutherarisches Verlagshaus, 1979 (il testo di Schmitt è riprodotto  alle pagine 9-43).

6  Cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori, in «Rassegna di diritto  pubblico»,  n. 1, 1970, pp. 1-28

7  Cfr. C. Schmitt, Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972.

8 Cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori, Roma, Antonio Pellicani, 1987, 19882, 1996 (ristampa).

9  Cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori, a cura di P. Becchi, Brescia, Morcelliana, 2008. Le citazioni che seguono del testo schmittiano provengono da questa edizione. Contemporaneamente è uscita un’altra traduzione presso Adelphi, curata da Giovanni Gurisatti, con un saggio di Franco Volpi.

10 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., pp. 4950.

11 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., pp. 26-27: «economia, mercato e borsa sono diventati il terreno  di tutto  ciò che v i e n e  d e t t o  i n  m o d o  s p e c i f i c o  u n  v a l o r e .  S u  q u e s t o  terreno economico, ogni “valore” extra-economico, per elevato che sia, vale solo come una sovrastruttura, che viene contemplata dalla legge del suolo. Superficies solo cedit. Questo non è marxismo, ma soltanto un dato di fatto, al quale il marxismo può allacciarsi con successo». Che il marxismo si sia attaccato con successo a questa realtà non impedisce però di osservare che qui Schmitt sta indub- biamente civettando con il marxismo.

12  J. Agnoli, Die Transformation der Demokratie, Berlin, Voltaire Verlag, 1967 (trad. it. La trasformazione della democrazia, Milano, Feltrinelli, 1969; J. Agnoli, Der Staat des Kapitals, in Überlegungen zum bürgerlichen Staat, Berlin, K. Wagenbach, 1975 (trad. it. Lo stato del capitale, Milano, Feltrinelli, 1978); U.K. Preuss, Legalität und Pluralismus. Beiträge zum Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt  a.M., Suhrkamp, 1973; e, con riferimento alla Scuola di Francoforte,  l’ampio dibattito  suscitato dalle tesi di E. Kennedy, Carl Schmitt und die «Frank- furter Schule». Deutsche Liberalismuskritik im 20. Jahrhundert, in «Geschichte und Gesellschaft»,1986, 12, pp. 380-419. Ma Schmitt influenzò anche la socialdemocrazia tedesca attraverso autori, ad esempio, come Ernst-Wolfgang  Böckenförde e Karl-Heinz Ilting. Su quest’ultimo si veda P. Becchi, Paradigmi perduti: Karl-Heinz Ilting in dialogo con i suoi autori, Napoli, Bibliopolis, 2005, pp. 21-74.

13  Cfr. M. Cacciari, Dialettica e critica del Politico. Saggio su Hegel, Milano, Feltrinelli, 1978; G. Marramao, Il Politico e le trasformazioni, Bari, De Donato, 1979; M. Tronti, Sull’autonomia del politico, Milano, Feltrinelli, 1977. Fondamentale è poi un libro che raccoglie gli Atti di un Conve- gno tenutosi nel 1980, curato da Giuseppe Duso, La politica oltre lo stato: Carl Schmitt, Venezia, Arsenale Cooperativa Editrice, 1981 (con contributi di P. Schiera, M. Tronti, G. Miglio, G. Duso, G. Marramao, A. Brandalise, A. Biral, C. Galli, G. Zaccaria e M. Montanari). Notizie più precise e dettagliate in C. Galli, Carl Schmitt nella cultura italiana (1924-1978): storia, bilancio, prospettive di una presenza problematica, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1979, n. 1, pp. 81-160. Il tempo del flirt della sinistra con Carl Schmitt è certo da tempo finito, soppiantato in parte dall’odierno «neocostituzionalismo» e dalla connessa retorica sui diritti umani: Habermas docet!

14 Cfr. G. Duso, Tirannia dei valori e forma politica in C. Schmitt, in «Il Centauro», n. 2, 1981, pp. 157-165. La stessa rivista ha ospitato in seguito sul tema pure un contributo  di R. Racinaro, Esistenza e decisione in Carl Schmitt (1986), in La crisi del politico. Antologia de «Il Centauro», a cura di D. Gentili, Napoli, Guida, 2007, pp. 377-416.

15 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., p.26.

16 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., pp. 12-13.

17  Secondo Alexy non si potrebbe  giustificare alcuna decisione giuridica se non facendo ri- corso in ultima istanza a valori morali, poiché tra diritto  e morale vi sarebbe  una connessione necessaria sia sul piano concettuale che su quello normativo. Cfr. Begriff und Geltung des Rechts (1992), trad. it. Concetto e validità del diritto, introduzione  di G. Zagrebelsky, Torino, Einaudi,1997. Per la recezione di Alexy in Italia cfr. G. Bongiovanni, Teorie «costituzionalistiche» del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin, Bologna, Clueb, 2001. Il dibattito  sul neocostituzionalismo è amplissimo. Nel nostro paese l’autore, tra i giuristi, forse più rappresenta- tivo di questo orientamento  è Gustavo Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale I: Il sistema delle fonti del diritto, Torino, UTET, 1991, p. 105: «Dove la struttura  della norma costituzionale è sufficientemente completa per poter valere come regola di casi concreti, essa deve essere uti- lizzata direttamente  da tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico, siano essi giudici, la pubblica amministrazione, i privati». Per una prima caratterizzazione del neocostituzionalismo in generale cfr. P. Comanducci, Forme di (neo)costituzionalismo: una ricognizione metateorica, in AA.VV., Neo- costituzionalismo e tutela (sovra)nazionale e diritti fondamentali, a cura di T. Mazzarese, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 71-94

18  Osservazioni interessanti in merito si trovano in R. Guastini, Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, Torino,  Giappichelli,  2006, che giunge alla seguente conclusione: «l’applicazione diretta della costituzione costituisce, banalmente, disapplicazione (omessa applicazione) della legge regolatrice della fattispecie. E la disapplicazione della legge costituisce violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, cost., ed è motivo di ricorso per cassazione» (p. 279). Sull’argomento qui discusso si vedano le pp. 239-279. Da vedere anche la dispensa universitaria di E. Castrucci, Per una critica del potere giudiziario: sugli articoli 101 e 104/1 della Costituzione, Firenze, Editing, 2007, in cui apertamente  si sostiene che non è compito della magistratura, nei nostri sistemi giuridici, l’attuazione diretta della costituzione. Nella letteratura  internazionale si veda almeno R. Hirschl, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New  Constitutionalism, Cambridge (Mass.-London), Harvard University Press, 2004.

19   C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., p. 21: «Già nel periodo precedente alla Prima guerra mondiale si era tentata una «Riabilitazione della virtù» nella cosiddetta «filosofia dei valori» (Max Scheler 1913). Dopo di essa, concetti e ragionamenti propri della filosofia dei valori penetrarono nella dottrina  dello Stato e del diritto  costituzionale della costituzione di Weimar (1919-1933), nel tentativo di reinterpretare  la costituzione e i suoi diritti fondamentali facendoli rientrare in un sistema di valori. Tuttavia all’epoca la giurisprudenza aveva ancora qualche riserva. Solo dopo la Seconda guerra mondiale i tribunali tedeschi hanno fondato ampiamente le loro sentenze su pro- spettive proprie della filosofia dei valori».

20  Cfr. E.-W. Böckenförde, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts (1987), ora in E.-W. Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungs- geschichte, Frankfurt  a.M., Suhrkamp,  1991, pp. 67-91. È abbastanza  sorprendente  che questo articolo non sia stato ancora tradotto in italiano, nonostante la fortuna che questo autore sta attual- mente incontrando anche nel nostro paese. Qui ci si riferisce a opere di Helmut Coing, Karl Brin- kmann, Erich Fechner, H. Henkel e all’imprescindibile interpretazione  del primo articolo della Legge Fondamentale di Bonn data da Günter Dürig e da altri autori (op. cit., p. 68).

21 Cfr. E. Opocher, Lezioni di filosofia del diritto, Padova, Cedam, 1993 (ma la prima edizione risale al 1949). All’approfondimento del diritto come valore Opocher  non è mai venuto meno. Di particolare rilievo al riguardo sono le sue Lezioni metafisiche sul diritto, risalenti agli anni 1966-1967 e 1967-1968, e recentemente  pubblicate  da uno dei suoi allievi, Franco Todescan (Padova, Cedam, 2005). A p. 38, significativamente, si legge: «Noi non possiamo vivere senza dare un signi- ficato all’esistenza: questo è il punto fondamentale e questa è la radice fondamentale dei valori. Che poi questi valori si possano rappresentare nei più diversi modi come idee, come concetti, addirittu- ra come entità platoniche, questo attiene ai vari modi attraverso i quali noi possiamo rappresentarci questa particolare esperienza e questa particolare situazione; quello che conta è tener presente che non è possibile vivere senza attribuire un significato alla vita, non è possibile esistere senza dare un senso oggettivo all’esistenza. La radice prima dei valori è proprio  l’esigenza di dare questo senso all’esistenza. Il diritto in quanto valore esprime quest’esigenza…».

22 N. Bobbio, Introduzione alla filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1948, pp. 50-51. Cfr. già prima Lezioni di filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1945, pp. 66-67. Si veda anche N. Bobbio, Filosofia del decadentismo, Torino, Chiantore, 1944, pp. 107-124.

23 Cfr. N. Bobbio, L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, Torino, Istituto Giuridico  della R. Università, 1934, p. 63: «lo storico, anziché indignarsi col Kelsen contro  lo Smend, non può non intendere e giustificare il valore storico di una reazione al vuoto formalismo kelseniano, reazione compiuta attraverso una previa accettazione della realtà spirituale che sola dà vita e significato alle pure forme del dovere astratto». Nel 1937 Bobbio è a Berlino, dove conclude uno studio, che apparirà l’anno seguente, dedicato a Max Scheler, La personalità di Max Scheler, in«Rivista di Filosofia», XXIX, 1938, pp. 97-126. Per uno sguardo d’insieme su questa fase del pen- siero bobbiano cfr. E. Lanfranchi, Un filosofo militante. Politica e cultura nel pensiero di Norberto Bobbio, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 25-54.

24 Merita in questo contesto ricordare che Opocher nel 1951 scriveva: «il problema del valore giuridico…è sempre in prima linea nella speculazione filosofico-giuridica italiana», anche se ormai era evidente la frattura che si andava consumando (con la svolta in senso relativistico di Bobbio) e di cui proprio Opocher  fu il primo a rendersi conto. Cfr. E. Opocher,  Considerazioni sugli ultimi sviluppi della Filosofia del diritto italiana, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XX- XIII, 1951, pp. 40-57. Nel 1955 Opocher  dedicherà largo spazio ad un confronto critico con le posizioni di Bobbio nelle sue Lezioni di filosofia del diritto, raccolte da L. Caiani e R. Piovesan, Pa- dova, Cedam, 1955, pp. 79-100, una critica che poi sarà in seguito sempre ripresa (cfr. E. Opocher, Lezioni di filosofia del diritto, Padova, Cedam, 1983, in particolare pp. 251-254). Illuminante sulla prospettiva filosofica di Opocher il saggio di M.A. Cattaneo, Verità e valori nell’esperienza giuridica, in «Sociologia del diritto», n. 2, 1984, pp. 79-90.

25  Due volumi di Luigi Caiani, che restano ancora oggi fondamentali per la ricostruzione di quel periodo devono qui essere menzionati: I giudizi di valore nell’interpretazione  giuridica, Pado- va, Cedam, 1954 e La filosofia dei giuristi italiani, Padova, Cedam, 1955.

26  Cfr. L. Bagolini, Problema del valore in alcuni recenti scritti filosofici e giuridici, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVI, 1949, pp. 465-475; Aspetti della critica dei valori eti- co-giuridici nel pensiero contemporaneo, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVII,1950, pp. 235-267; Giustizia e visioni del mondo, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXX, 1953, pp. 404-409. L’importanza di Bagolini non era sfuggita a Corrado Rosso in un’opera che apparve litografata nel 1949 e a stampa nel 1973 e che resta ancora oggi fondamentale: C. Rosso, Figure e dottrine della filosofia dei valori, Napoli, Guida, 1973, pp. 364-377 (la discussione di Bagolini). Interessante  anche il dibattito  sui valori tra Augusto Guzzo e Uberto  Scarpelli in«Filosofia», 1962, 13, pp. 107-131. Di Marchello cfr. L’utilitarismo simpatetico di Adam Smith e il fondamento della ragione pratica, Torino, 1953 e Sul diritto naturale vigente, Milano, 1953.

27 Anche la recente bella monografia di Portinaro non mi sembra offrire una risposta esaustiva in merito. Cfr. P.P. Portinaro, Introduzione a Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 40-53.

28  Un’impostazione assiologica ai problemi della filosofia del diritto è certo anche presente nell’approccio onto-fenomenologico di Sergio Cotta e di molti suoi allievi (a cominciare da Bruno Romano) e non è forse un caso se una delle monografie dedicate a Max Scheler sia scaturita pro- prio dai loro insegnamenti. Cfr. C. Menghi, Valore e diritto nel pensiero di Max Scheler, Milano, Giuffrè, 1979.

29 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., p.59.

30 Ivi, p.36.

31  Qualche anno dopo, nella Theorie der Partisanen, dopo aver nuovamente citato l’opera di Binding e Hoche, Schmitt prosegue osservando come quella applicazione pratica «già si annuncia contemporaneamente, e con lo stesso candore, nel punto  di partenza teorico di H. Rickert» (C. Schmitt, Theorie der Partisanen (1963), trad. it. Teoria del partigiano, a cura di A. De Martinis, Milano, il Saggiatore, 1981; il riferimento alla Tirannia dei valori è a p. 85). La Teoria del partigiano è stata di recente ripubblicata per i tipi di Milano, Adelphi, 2005, a cura di F. Volpi.

32 Cfr. K. Binding – A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und ihr Ziel (1920), Neuausgabe mit einer Einführung  von W. Naucke, Berlin, Berliner Wissen- schaftsverlag, 2006.

33  C. Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951 (1991), trad. it. Glossario, a cura di P. Dal Santo, Milano, Giuffrè, 1991, p. 418 (la glossa è datata 2 maggio 1950).

34 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., p. 67.

35  Cfr. C. Galli, Genealogia della politica: Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 3-175.

36 M. Heidegger, Nietsches Wort «Gott ist tot», in Holzwege, Frankfurt a.M., V. Klostermann, 1950, p. 210 (trad. it. Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p. 208).

37 M. Heidegger, Über den «Humanismus», in Platons Lehre von der Wahrheit, Bern, Francke, 1947, 19542, p. 99 (trad. it. La dottrina di Platone sulla verità, a cura di A. Bixio e G. Vattimo, To-rino, SEI, 1975, pp. 116-117). E Heidegger, molto incisamente, prosegue: «qualcosa che è stimato come valore è valorizzato e ammesso solo come oggetto della valutazione dell’uomo [...]. Ogni valorizzare è una soggettivizzazione, anche quando valorizza positivamente. Esso non lascia essere l’essente, ma prendendolo  solo come oggetto della propria attività, lo fa «valere». La strana preoc- cupazione di provare l’oggettività dei valori, invero non sa quel che fa. E proclamare «Dio» come il «valore più alto», significa degradare la sua essenza. Pensare in termini di valori, è, in questo caso e in ogni altro, la maggior bestemmia che si possa pensare contro l’Essere». La critica alla filosofia dei valori è già presente nelle ultime pagine di un corso di lezioni risalente al 1935, ma pubblicato nel 1953: Einführung in die Metaphysik, Tübingen,  Max Niemeyer, 1953, pp. 151-152 (trad. it. Introduzione alla metafisica, a cura di G. Masi, presentazione di G. Vattimo, Milano, Mursia, 1968, 1972, pp. 203-204).

38 C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., p. 48.

39 Ivi, p. 71.

40  Cfr. C. Schmitt, Die vollendete Reformation. Bemerkungen und Hinweise zu neuen Levia- than-Interpretationen, in «Der Staat», 1965, n. 1, pp. 51-69; trad. it. Il compimento della riforma, in C. Schmitt, Scritti su Thomas Hobbes, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 159-190.

One Comment »

  • admin (author) said:

    Per gentile concessione dell’Autore, pubblichiamo il suo studio apparso su Filosofia Politica, 2/2009, pp.253-264.
    Paolo Becchi ha tradotto e curato personalmente la pubblicazione del saggio di Carl Schmitt qui discusso in italiano, per le edizioni Morcelliana (C. Schmitt, La tirannia dei valori, Brescia, 2008).
    Importanza e attualità di questa piccola perla dell’opera schmittiana è, come evidenziato nell’articolo, la sua critica – anticipatrice di alcune tendenze oggi in atto, classificabili nell’ambito dell’indirizzo cd. neocostituzionalista – all’attuazione diretta della Costituzione e alla sua interpretazione come testo che incorpora valori.
    La logica sottesa alla filosofia dei valori, infatti, tende all’annientamento di tutto ciò si oppone all’attuazione del “valore” di volta posto, entro una dialettica che conosce soltanto, a quel punto, un’unica distinzione, quella tra annientatori e annientati. Diverse sono le implicazioni del testo di Schmitt, che meriterebbero ancora molti approfondimenti: il nesso tra la rinascita del diritto naturale e la riaffermazione della dottrina della iusta causa belli sulle ceneri del crollo del diritto classico europeo, il ruolo che Schmitt fa giocare alla “dignità umana”, ultimo baluardo di fronte alla “tempesta dei valori”; il dialogo fitto con Heidegger, che richiama i temi della tecnica e della “crisi della modernità”.
    Non meno interessante è, inoltre, la ricostruzione critica di Becchi della ricezione del testo in Italia (una “chicca” controcorrente rispetto alla dominante volgata si trova a proposito di Norberto Bobbio. Forse, a questo proposito, può essere interessante segnalare che fu ancora Becchi a rinvenire l’occultamento delle parti di Verità e metodo di Gadamer dedicate a Carl Schmitt da parte della traduzione italiana di Vattimo: cfr. P. Becchi, “Carl Schmitt e il tabù della regina”, in Nuova Corrente, 44, 119, 1997, pp. 55-80; Id., “E il debole Vattimo impugnò le forbici”, in Il Giornale, 22 maggio 2008).

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